Gli Statuti Sassaresi (seconda parte)-Associazione la Settima
Questa prima parte del libro degli Statuti riguarda l'organizzazione del comune, il numero degli uffici, il giuramento del Podestà, dei pubblici ufficiali, disciplina il commercio, l'amministrazione dei beni e redditi del comune.
È composto di 160 articoli.
Il primo articolo parla del giuramento del Podestà: "Su juramentu dessu Potestate".
La nomina di Podestà erano indicati cittadini di Genova, non potevano essere nominati cittadini sassaresi, questa regola era per evitare in qualsiasi modo che si potesse avere qualche conflitto d'interessi con la sua funzione. Il Podestà era la più alta carica civile di una città, per una buona amministrazione, si doveva attenere scrupolosamente agli articoli dello Statuto, anche nei suoi confronti c'erano articoli che lo riguardavano, non poteva per altro parteggiare o favorire nessuna fazione. L'incarico durava un anno.
Il Podestà, come stabilito dalla Convenzione, aveva 600 lire annue di stipendio; 300 il 28 Ottobre, giorno in cui entrava in carica; 150 all'1 Marzo, e le altre 150 all'1 Luglio.
Eccetto il primo, gli altri devono assumere la carica di podestà alla festa dei Santi Simone e Giuda (28 ottobre).
In questo capitolo pubblichiamo gli articoli degli Statuti tradotti in italiano, di alcuni scriviamo il contenuto. Molte norme prevedevano ai trasgressori per il loro mancato rispetto una condanna, la pena a volte era una semplice sanzione pecuniaria, in alcuni casi era prevista l'amputazione di un arto o l'arresto. alcuni casi le pene erano ancora più brutte come scritto nell'articolo 160 di questo libro che stabiliva: "… se un uomo o una donna andavano a lavarsi nei bagni pubblici in un giorno non previsto, erano condannati l'uomo alla decapitazione e la donna al rogo, esclusi i minori di quattordici anni".
Quello che sorprende è che tutti i cittadini avevano la possibilità di denunciare dietro giuramento la persona che avesse fatto qualche trasgressione.
In quasi tutti gli articoli che prevedevano una pena in soldi, era scritto: "… Et qui contra aet facher, siat condempnatu daue sa potestate pro zascatuna volta soddos… Sa mesitate dessu bandu siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu".
In altri termini significa: "Il podestà aveva l'obbligo di infliggere una sanzione pecunaria per il reato commesso, chi denunciava il colpevole riceveva la metà dei soldi previsti per quel reato, l'altra metà andava al comune, il nome della persona che denunciava doveva essere tenuto segreto".
Chissà quante persone rovinate o accusate ingiustamente per intascare i soldi.
Per questo motivo, l'articolo trentaquattro del terzo libro prescriveva per la persona che deponeva il falso, la condanna a pagare venticinque Lire entro dieci giorni, chi non pagava entro quel termine era condannata al taglio della lingua.
Curiosando tra i vari articoli notiamo che l'uomo da sempre ha avuto la predisposizione a comportamenti non sempre legali a discapito di brave persone, furbizie, imbrogli per facili guadagni, corruzione, truffa e tanti altri difetti.
Purtroppo queste sono cose incredibilmente attuali anche oggi, già da allora la legge con pene anche severe cercava di porre rimedio, ci siamo mai riusciti?
Pensiamo di no.
Tutti gli articoli che prevedevano pene pecuniarie, specificavano che si doveva pagare con la moneta circolante nel periodo, la Lira genovese, (di Ianua).
Quello che proponiamo in seguito, sono una sintesi di alcuni articoli degli Statuti con la traduzione in italiano.
Altri articoli sono volutamente lasciati in Sardo /Logudorese medievale.
Per la traduzione abbiamo usato un vocabolario scritto da Valentino Martelli nel 1930. Nonostante tutto, abbiamo avuto non poche difficoltà nella traduzione, molte parole usate negli Statuti non avevano nessun riscontro nell'attuale significato in italiano, oppure alcune parole non più usate nel dialetto Logudorese.
Molto spesso abbiamo cercato di interpretarle con parole adeguate alla sostanza degli articoli come del resto altri prima di noi e molti autorevoli linguisti e storici hanno fatto finendo in molti casi a essere in disaccordo tra loro.
Questa parte riguarda l'organizzazione del comune, il numero degli uffici, il giuramento del Podestà, dei pubblici ufficiali, disciplina il commercio, l'amministrazione dei beni e redditi del Comune.
L'organizzazione del comune
Immagine tratta dal volume: Alla scoperta degli Statuti " Animare la Storia"
realizzata dal Laboratorio Animazione Design del DADU
Testi e redazione Paolo Cau, Nicolò Ceccarelli, Carla Merella, Marco Sironi
Illustrazioni Sabrina Melis
Progetto grafico Marco Sironi